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Conoscere i tempi di attesa

 COME CONOSCERE I TEMPI DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE

Il tempo di attesa indica il numero di giorni che intercorre tra la data di prenotazione e la data di erogazione delle prestazioni sanitarie. Al momento della prescrizione, il medico è tenuto ad indicare il quesito diagnostico (che descrive il problema di salute) e la classe di priorità (che definisce i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie). Nel febbraio 2019 è stato approvato l’ultimo Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 che definisce le priorità e i tempi massimi per l’erogazione di esami, visite specialistiche, ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici da parte del Servizio Sanitario.

Per saperne di più visita la pagina dedicata del Ministero della Salute.

Si ricorda che le Regioni, attraverso i propri piani di governo delle liste d’attesa, possono ridurre i tempi massimi previsti a livello nazionale. Per le prestazioni di specialistica, le priorità temporali previste sono quattro, contraddistinte dalle lettere U, B, D e P. Il medico compilerà l’impegnativa e indicherà nel campo “priorità della prestazione” la lettera corrispondente all’urgenza della prestazione:

  • lettera U: prestazioni “urgenti” a cui l’utente ha diritto entro 72 ore. In questi casi, la prescrizione avrà apposto il “bollino verde”. Attenzione: le prestazioni urgenti vanno prenotate entro 48 ore dalla data di prescrizione, altrimenti decade l’indicazione di urgenza;
  • lettera B: prestazione da fornire in tempo “breve” (non più di 10 giorni). Va usata in situazioni in cui è necessario intervenire in tempi rapidi per evitare l’aggravarsi delle condizioni del paziente;
  • lettera D: prestazioni “differibili”, che, se fornite in tempi meno celeri, non pregiudicano la salute del paziente. Sono prestazioni di prima diagnosi, da erogare entro 30 o 60 giorni (a seconda che si tratti di visite o di esami diagnostici strumentali);
  • lettera P: visite ed esami “programmati”, non urgenti. È il caso delle visite di controllo, per le quali la regola stabilisce un massimo di 120 giorni. Nel caso delle prestazioni erogate in regime di ricovero, le classi di priorità sono differenti:
  • A – Ricovero entro 30 giorni, per i casi che possono aggravarsi rapidamente pregiudicando gravemente la salute del paziente;
  • B – Ricovero entro 60 giorni, per i casi che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non tendono ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenze.
  • C – Ricovero entro 180 giorni per i casi che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e che non tendono ad aggravarsi;
  • D – Ricovero entro 12 mesi, destinato ai casi che non presentano dolore, disfunzione o disabilità.
    I tempi di attesa relativi a visite ed esami erogati in regime istituzionale o in libera professione (ALPI), possono essere consultati all’interno dell’apposita sezione dedicata dei siti web delle Aziende sanitarie.
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