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COME FARE AD OTTENERE LE AGEVOLAZIONI CHE TI SPETTANO

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CHE COS’E’ IL TICKET

Il ticket è il contributo che il cittadino paga per alcune prestazioni sanitarie di cui usufruisce, in compartecipazione alla spesa pubblica. Il costo varia da pochi euro fino a un tetto massimo di 36,15 euro per ricetta (ogni ricetta può contenere fino a otto prescrizioni della stessa branca specialistica). In qualche regione è previsto un limite più alto (da 38 a 46 euro).

QUANDO SI PAGA IL TICKET

È previsto il pagamento del ticket per:

• visite specialistiche, esami di diagnostica strumentale (come tac, risonanza magnetica, ecografia) e di laboratorio (analisi del sangue, urine, feci, tamponi) inclusi nei livelli essenziali di assistenza forniti dal Servizio sanitario nazionale;

• prestazioni non urgenti classificate con codice bianco ricevute in pronto soccorso e non seguite da ricovero (tranne che per i minori di 14 anni e per chi gode di un’esenzione);

• cure termali.

Non è previsto il pagamento del ticket per:

• screening oncologici per diagnosi precoce del cancro al collo dell’utero, al seno e al colon retto;

• esami di diagnostica obbligatori per legge o disposti a livello locale in caso di epidemia;

• prestazioni del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;

• trattamenti erogati nel corso di un ricovero ospedaliero;

• trattamenti di assistenza domiciliare;

• codici di pronto soccorso diversi da quello “bianco”;

• alimenti per diete particolari (per persone con celiachia, malattie metaboliche congenite, fibrosi cistica, insufficienza renale e grave disfagia);

• dispositivi medici per il diabete (aghi, strisce reattive, penne pungi dito, misuratori di glicemia, eccetera);

• protesi, tutori e ausili destinati alle persone con disabilità;

• vaccinazioni (offerte gratuitamente dal Ssn a bambini, adolescenti, adulti e anziani);

• test dell’Hiv;

• prestazioni del consultorio (eccetto in alcune regioni per alcune attività di specialistica ambulatoriale);

• prestazioni degli ambulatori per le malattie sessualmente trasmesse.

Il Sistema Sanitario Nazionale prevede che i cittadini partecipino al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono, attraverso il pagamento del ticket.
A livello nazionale sono previste esenzioni che consentono al cittadino di ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento dei ticket per specifiche condizioni di salute (alcune patologie croniche, specifiche malattie raregravidanzainvalidità), per alcune attività di prevenzione (screening per alcuni tumori, test HIV), o per alcune categorie di cittadini individuate in base all’associazione tra condizioni personali, sociali e reddituali.
Alcune Regioni hanno esteso le esenzioni previste a livello nazionale a ulteriori condizioni di salute o a ulteriori categorie di cittadini o hanno modificato i limiti di reddito.

CHI HA IL DIRITTO DI ESENZIONE DAL TICKET?

Il diritto di esenzione dal pagamento del ticket per visite, esami strumentali e di laboratorio viene riconosciuto per ragioni di reddito, di invalidità, per l’assistenza legata a una patologia cronica o rara e per il percorso gravidanza.

 

CLICCA SU SITI REGIONALI DEDICATI A TICKET ED ESENZIONI

ESENZIONE PER REDDITO

Esistono quattro codici di esenzione associati a determinate situazioni sociali e reddituali che permettono di fruire di tutte le prestazioni ambulatoriali garantite dal Ssn senza pagare il ticket. Le Regioni possono applicare delle esenzioni aggiuntive rispetto a quelle nazionali (ad esempio per i residenti in cassa integrazione o in mobilità con un determinato Isee). Per avere maggiori informazioni consulta la pagina del sito regionale dedicata a ticket ed esenzioni.

  • Codice E01: applicato ai bambini sotto i 6 anni e alle persone over 65 che appartengono a un nucleo familiare* con reddito lordo annuo complessivo fino a 36.151,98 euro.
  • Codice E02: assegnato alle persone disoccupate, e ai *familiari a carico, con un reddito familiare lordo annuo inferiore a 8.263,31 euro, oppure elevato a 11.362,05 in presenza di un coniuge a carico, più ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
  • Codice E03: riconosciuto ai titolari di assegno sociale Inps e ai familiari a carico.
  • Codice E04: riservato ai titolari di pensione minima, di più di 60 anni, e ai familiari a carico, con un reddito familiare lordo annuo inferiore a 8.263,31 euro, oppure elevato a 11.362,05 in presenza di un coniuge a carico, più ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
*Per nucleo familiare si intende quello rilevante ai fini fiscali, costituito dall’interessato e dai familiari a carico. Il reddito familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti del nucleo (art.1, decreto 22 gennaio 1993).
*Qui la definizione di familiare fiscalmente a carico.

COME VERIFICARE L’ESENZIONE PER REDDITO?

Il Sistema tessera sanitaria (la piattaforma per la gestione informatizzata dei dati e delle spese sanitarie di tutti gli assistiti del Ssn) rende disponibile l’elenco delle persone a cui è stato riconosciuto il diritto di esenzione per motivi di reddito. L’assegnazione avviene in automatico sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia delle entrate e viene registrata nell’Anagrafe nazionale degli assistiti (inclusa nel Sistema tessera sanitaria). Il medico collegandosi al Sistema tessera sanitaria può verificare se l’assistito ha diritto all’esenzione e in tal caso inserire il relativo codice sulla ricetta.

Il diritto all’esenzione del ticket può essere verificato anche effettuando l’accesso al proprio fascicolo sanitario elettronico.

QUANTO DURA?

L’esenzione è annuale (scade il 31 marzo dell’anno successivo) e si rinnova automaticamente se persistono le condizioni di diritto.

SE NON SI RIENTRA NELL’ELENCO DEGLI ESENTI, MA SI RITIENE D’AVERE I REQUISITI PER L’ESENZIONE, COSA SI DEVE FARE?

I potenziali beneficiari che rientrano nei limiti previsti per l’esenzione ma non vengono inseriti nella lista degli esenti direttamente dal ministero dell’Economia sono coloro che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (individuati tra le categorie di soggetti indicati in questo elenco dell’Agenzia delle entrate, come per esempio chi percepisce una pensione minima o un assegno sociale) e coloro che nell’anno precedente alla dichiarazione dei redditi sanno di aver avuto un reddito familiare più basso e di essere inclusi in una delle tipologie di esenti.

Queste categorie devono presentare un’autocertificazione con richiesta di esenzione per motivi di reddito:

  • presso lo sportello dell’Asl (il modulo di autocertificazione è scaricabile dal sito della propria Regione o Asl);
  • online tramite il fascicolo sanitario elettronico;
  • online tramite il Sistema tessera sanitaria nelle Regioni che  hanno attivato il servizio (Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Molise, Veneto, Marche, Abruzzo, Calabria e provincia di Bolzano).

L’esenzione ha validità annuale e l’autocertificazione del reddito (sottoposta a verifica dall’Agenzia delle entrate) va rinnovata ogni anno se si crede di essere nelle condizioni di godere di questo diritto.

Se decadono i requisiti necessari per ottenere l’esenzione bisogna comunicarlo tempestivamente all’Asl. In caso di dichiarazioni non veritiere sono previste sanzioni penali. La revoca può essere effettuata anche tramite fascicolo sanitario elettronico.

ESENZIONE PER MALATTIA CRONICA O RARA

 Le persone affette da una patologia cronica o rara hanno diritto all’esenzione del ticket per specifiche prestazioni correlate al trattamento della rispettiva malattia e alla prevenzione di suoi aggravamenti e complicanze. L’esenzione per visite ed esami finalizzati alla diagnosi è prevista solo quando si sospetta una malattia rara (considerata l’onerosità e la complessità dell’iter diagnostico).

Per sapere quali sono le malattie che danno diritto all’esenzione consulta:

Nel primo elenco sono individuati al momento 67 codici di esenzione per malattie croniche e le relative prestazioni esenti da ticket. Nel secondo più di 460 codici di esenzione per malattie rare. In questo caso non è dettagliato l’elenco delle prestazioni esenti perché le esigenze dei pazienti sono molto varie. Spetta al medico curante stabilire per quali visite ed esami correlati alla malattia rara il paziente ha diritto all’esenzione.   

 COME OTTENERE L’ESENZIONE PER MALATTIA CRONICA

È necessario richiedere l’esenzione all’Asl di residenza presentando allo sportello territoriale il certificato di malattia rilasciato dallo specialista che opera in una struttura pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In alternativa possono essere consegnate la copia della cartella clinica (redatta da un ospedale pubblico o accreditato) o del verbale di invalidità (rilasciato da una commissione medica dell’Asl, Inail o ospedale militare). 

L’Asl, sulla base della documentazione ricevuta, rilascia un attestato che riporta il codice della patologia cronica esente. Il codice di esenzione viene registrato dall’Asl nell’Anagrafe degli assistiti e reso disponibile in automatico anche sul fascicolo sanitario elettronico.

La durata dell’esenzione può essere illimitata o avere una scadenza in base al tipo di patologia e alle possibilità di miglioramento. Per verificare il periodo di validità consulta l’allegato del decreto ministeriale del 23 novembre 2012

COME OTTENERE L’ESENZIONE PER MALATTIA RARA

Il diritto all’esenzione va richiesto all’Asl di competenza presentando il certificato di malattia rara, che deve essere rilasciato da uno dei Centri della Rete nazionale delle malattie rare. L’esenzione, tenuto conto che la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica, è garantita anche per le indagini genetiche sui familiari per diagnosticare l’eventuale base genetica della malattia del paziente.

Una malattia si definisce rara quando il numero delle persone colpite non supera 5 casi ogni 10mila abitanti. Ai fini dell’esenzione, si tiene conto anche della particolare gravità clinica e del grado di invalidità determinati dalla malattia.

ESENZIONE PER INVALIDITA’

Un’invalidità fisica o mentale (che porta la persona alla perdita parziale o totale della sua capacità di svolgere le normali attività quotidiane o di lavoro) dà diritto all’esenzione del ticket per tutte o alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale fornite dal Servizio sanitario nazionale.

COME SI OTTIENE?

La richiesta di esenzione va fatta alla propria Asl presentando il certificato che attesta lo stato di invalidità.

Il grado di invalidità civile (che riflette il livello di compromissione delle capacità lavorative nei soggetti in età da lavoro o dei compiti della vita quotidiana nei minori e negli over 65) viene esaminato e accertato da una commissione medica dell’Asl. Per ottenere il riconoscimento di invalidità civile bisogna inviare la domanda all’Inps tramite l’apposito servizio online. Mentre l’invalidità causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale viene certificata da una commissione medica dell’Inail. Quella relativa ai dipendenti pubblici per cause di servizio viene riconosciuta da un’apposita commissione medica dell’Inps (che può accertare anche i casi di invalidità di guerra, di cui sono principalmente competenti le commissioni degli ospedali militari).

ESENZIONE PER GRAVIDANZA

Tutte le prestazioni per il monitoraggio della gravidanza presso le strutture pubbliche e private accreditate, compresi i consultori, sono completamente gratuite (a prescindere dal reddito). Non si deve pagare alcun ticket neanche per gli esami preconcezionali, utili ad accertare difetti genetici e malattie nella coppia che possono essere trasmessi al feto.

COME SI APPLICA L’ESENZIONE?

Il medico di medicina generale o lo specialista del Ssn riportano sulla ricetta il codice di esenzione per gravidanza (codice M seguito dal numero della settimana di gestazione), che consente di ricevere in modo completamente gratuito gli esami e le visite previste nel percorso nascita.

Sono previsti codici di esenzione diversi in caso di minaccia di aborto e di condizioni patologiche rischiose per la madre o il feto (codice M50) e per i test preconcezionali per la donna e per l’uomo (codice M00).

QUALI SONO LE PRESTAZIONI ESENTI?

 Per sapere quali sono le prestazioni garantite in esenzione prima del concepimento e nelle diverse fasi della gravidanza si può consultare la banca dati del ministero della Salute. 

Prima del concepimento:

  • test clinici per la donna e il partner che desiderano avere un figlio (indicati nell’allegato 10, sezione A, del dpcm 12 gennaio 2017) finalizzati a individuare la presenza di eventuali malattie ereditarie o infettive (come rosolia e malattie sessualmente trasmesse) e di altri fattori di rischio per la salute del feto.

 

Durante la gravidanza:

  • visite periodiche ostetrico-ginecologiche;
  • esami specifici per ogni trimestre di gestazione (indicati nell’allegato 10, sezione B, del dpcm 12 gennaio 2017);
  • esami per la diagnosi prenatale invasiva se c’è un rischio di patologia fetale (indicati nell’allegato 10, sezione C, del dpcm 12 gennaio 2017);
  • corsi di accompagnamento alla nascita.

Dopo la gravidanza:

  • assistenza nella fase post partum (per esempio supporto ostetrico a domicilio, dove disponibile, e colloquio psicologico in caso di disagio della donna).

L’app “Mamma in salute” del ministero della Salute (scaricabile su smartphone e tablet) accompagna la donna lungo tutto il percorso della gravidanza. Aiuta a  sapere quali sono i controlli e gli esami da fare ogni trimestre e a cercare i punti nascita e i consultori più vicini. Fornisce consigli sul corretto stile di vita da seguire per tutelare la salute della madre e del feto e informazioni su post partum, allattamento, vaccinazioni e sicurezza del bambino. L’app consente di caricare ecografie e analisi di laboratorio e di appuntare i cambiamenti di peso nel corso delle settimane.  

Scarica l'app
"Mamma in salute"

TICKET SUI FARMACI: QUANDO SI PAGA?

Nella maggior parte delle regioni è stata introdotta a carico del cittadino una quota fissa di partecipazione alla spesa pubblica (ticket) per i farmaci di fascia A (cioè, quelli rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, dispensati dietro ricetta medica e indispensabili per assicurare le cure per malattie gravi, acute e croniche). Il costo varia da 0,50 euro a confezione a 2 euro, raggiungendo in certi casi i 4/4,50 euro a confezione, a seconda delle regole regionali. In alcune regioni al ticket vanno aggiunti 1 o 2 euro per ciascuna ricetta.

Per adesso non fanno pagare il ticket sui farmaci: Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata, Sardegna e Provincia di Trento.

CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE?

Le categorie esenti dal pagamento del ticket sui farmaci sono definite in maniera diversa da regione a regione.

È bene, dunque, rivolgersi alla propria Asl per conoscere i requisiti di inclusione. L’esenzione può valere per tutti i farmaci di fascia A oppure essere limitata ai farmaci convenzionati destinati al trattamento della patologia cronica o rara di cui si è affetti.

Chi beneficia di un’esenzione dal ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, per motivi di reddito, di patologia o invalidità può aver diritto all’esenzione totale o parziale dell’importo del ticket farmaceutico in base ai criteri fissati dalla Regione.

Per esempio, in Lombardia i residenti con malattia cronica o rara che hanno un reddito fino a 46.600mila euro (incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare) sono considerati esenti per i farmaci convenzionati correlati alla patologia esente. Chi ha un reddito superiore, invece, ha diritto a uno sconto di 1 euro sul ticket (che vale 2 euro per i non esenti).

Consulta le pagine disponibili sui siti regionali, dedicate all’esenzione del ticket farmaceutico.

CLICCA SU REGIONI/PA PER PAGINE REGIONALI DEDICATI A TICKET SUI FARMACI

COME SI OTTIENE L’ESENZIONE SUI FARMACI?

Il diritto all’esenzione viene riconosciuto dall’Asl di appartenenza. In genere, contestualmente al rilascio dell’esenzione del ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, l’Asl attesta l’eventuale esenzione della compartecipazione al costo dei farmaci per motivi di reddito, patologia o invalidità in base ai criteri stabiliti a livello regionale (se necessario potrà essere richiesta l’autocertificazione del reddito).

 

FARMACI EQUIVALENTI (O GENERICI)

Il ticket viene applicato sia per i farmaci di fascia A “di marca” sia per i farmaci di fascia A equivalenti (detti anche “generici”), cioè quelli non coperti da brevetto, che sono una copia del medicinale originale e hanno un prezzo più basso.
Se il paziente deve iniziare per la prima volta la cura per una patologia cronica o deve essere trattato per un nuovo episodio di una patologia non cronica, il medico è tenuto a indicare sulla prescrizione il nome del principio attivo contenuto nel farmaco quando esistono più medicinali equivalenti sul mercato. A sua volta, il farmacista è tenuto a proporre al cittadino il farmaco con il prezzo più conveniente, cioè quello “generico”. Nel caso in cui il cittadino faccia richiesta del medicinale originale o il medico riporti sulla ricetta, oltre al principio attivo, il nome commerciale di un farmaco “di marca”, specificando che non è sostituibile ai fini della cura, la differenza di prezzo tra quello “di marca” e quello “generico” è a carico del cittadino, anche se titolare di esenzione (con l’eccezione delle vittime di terrorismo, degli invalidi di guerra e di altre eventuali categorie previste dalle Regioni). Anche quando il medico prescrive il farmaco originale per continuare una terapia già in atto la differenza di prezzo viene pagata dal cittadino, benché titolare di esenzione (con l’eccezione, come si diceva sopra, delle vittime di terrorismo, degli invalidi di guerra e di altre eventuali categorie previste dalle Regioni).

FARMACI DI FASCIA C

Il costo dei farmaci di fascia C (cioè, quelli non considerati salvavita, che possono essere venduti con o senza obbligo di ricetta del medico) normalmente è a totale carico dei cittadini, compresi gli esenti. Tranne che per gli invalidi di guerra (titolari di pensione di guerra diretta vitalizia) e le vittime di terrorismo.

ESENZIONI REGIONALI PER FARMACI DI FASCIA C

Non esiste una norma nazionale che stabilisca la gratuità dei farmaci di fascia C per i malati rari. Le Regioni, tuttavia, potrebbero non farli pagare al paziente a condizione che tali prodotti siano ritenuti efficaci e indispensabili per il trattamento della patologia rara e siano inseriti nel piano terapeutico individuale predisposto da un presidio della rete nazionale delle malattie rare. Per conoscere le modalità di richiesta dell’esenzione al costo dei farmaci di fascia C è necessario contattare il centro di riferimento delle malattie rare della propria regione

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