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I Diritti dei cittadini e dei pazienti

LA SALUTE E’ UN DIRITTO FONDAMENTALE DI OGNI PERSONA

La salute è un diritto fondamentale di ogni persona e in Italia, questo diritto, è sancito della Costituzione (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”, Costituzione Italiana art. 32). Per tutelare tale diritto, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) – attraverso le proprie strutture, servizi e attività – persegue la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, secondo i principi dell’Universalità, dell’Uguaglianza e dell’Equità (Legge 23 dicembre 1978, n. 833).

I cittadini, nel loro rapporto con i servizi sanitari, sono titolari di specifici diritti. Con la Carta Europea dei diritti del malato, le associazioni di cittadini e pazienti hanno individuato un nucleo di diritti fondamentali.

Alcuni dei diritti indicati dalla Carta Europea, trovano riscontro nei principi che sono alla base del nostro SSN, mentre altri sono stati indicati in norme successivamente emanate. Di seguito una prima rassegna dei diritti di cui è importante avere consapevolezza per le ricadute pratiche che hanno nell’esperienza con i servizi sanitari.

È diritto di ogni cittadino usufruire dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria. Il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini – gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket) – con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale, un insieme di prestazioni e servizi, definiti Livelli essenziali di assistenza (LEA). Tali prestazioni riguardano sia attività di prevenzione rivolte alla collettività ed ai singoli (vaccini, screening, sicurezza alimentare, ecc.), sia attività e servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio (medico di base, pediatra, assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza sociosanitaria domiciliare, ecc.), sia l’assistenza ospedaliera. L’elenco delle prestazioni comprese nei LEA è stato aggiornato nel 2017 e trova la sua disciplina normativa nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017

In attuazione del DPCM 12 gennaio 2017, il Decreto del Ministero della Salute del 23 giugno del 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2023) aggiorna le tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica e definisce le tariffe per le nuove prestazioni introdotte con i Lea nel 2017, in modo che siano erogate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

È diritto di ogni cittadino poter accedere alla propria cartella clinica previa richiesta presso la struttura nella quale è stato ricoverato. Il rilascio della copia della cartella clinica (preferibilmente in formato elettronico) deve avvenire entro 7 giorni dalla data di richiesta, mentre eventuali integrazioni possono essere fornite entro 30 giorni dalla richiesta (Legge 8 marzo 2017, n. 24 – Art. 4 Trasparenza dei dati). 

È diritto di ogni cittadino esprimere il proprio consenso informato a qualsiasi trattamento diagnostico-terapeutico-riabilitativo proposto. Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza libero ed informato consenso della persona interessata, ad eccezione di quelle condizioni disciplinate da specifiche disposizioni di legge (es. vaccinazioni obbligatorie, malattie psichiatriche). Solo dopo essere stati informati, nell’ambito di una relazione di cura e fiducia, in modo completo, aggiornato e comprensibile è possibile esprimere un consenso realmente informato. Il consenso informato, in qualunque forma venga espresso (scritta, videoregistrata, con dispositivi di comunicazione per persone con disabilità), è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (Art. 32 della Costituzione e Legge 22 dicembre 2017, n. 219).

È diritto di ogni cittadino che entra in contatto con le strutture e i professionisti sanitari la tutela della propria privacy. Tale diritto garantisce la completa riservatezza rispetto ai propri dati personali e in particolare rispetto ai propri dati sensibili, relativi cioè allo stato di salute, acquisiti durante il contatto con la struttura o il professionista. I dati acquisiti inoltre devono essere trattati per finalità definite. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica e in alcuni casi, così come previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali, di richiederne la cancellazione (diritto all’oblio) (Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 – General Data Protection Regulation o GDPR; Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

È diritto di ogni cittadino consultare in tempo reale l’attesa relativa a visite ed esami erogati in regime pubblico o privato all’interno di strutture convenzionate con il SSN. Il cittadino può inoltre richiedere alla Direzione Sanitaria o alla Direzione Medica Ospedaliera di conoscere la propria posizione nella lista di attesa per il ricovero. Al riguardo consulta il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021

È diritto di ogni cittadino la sicurezza delle cure, che è considerata parte integrante del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività. Il diritto alla sicurezza delle cure è assicurato anche grazie a tutte le attività di prevenzione e alla gestione del rischio connesso alle prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse. Tutto il personale sanitario e sociosanitario, afferente sia a strutture pubbliche, private o liberi professionisti, concorrerà a tali attività di prevenzione (Legge 8 marzo 2017, n. 24).

Con la Legge 8 marzo 2017 n. 24, il nostro Paese dispone di un impianto normativo avanzato e coerente con gli standard internazionali in tema di Sicurezza dei pazienti.

La Legge 24 ha inoltre istituito l’Osservatorio  nazionale delle buone  pratiche  sulla  sicurezza  nella  sanità presso l’AGENAS, con il compito di coordinare e favorire l’implementazione dei programmi e il raccordo tra le Regioni e i diversi attori nazionali coinvolti (oltre al Ministero, ISS, AIFA, AGENAS stessa, Regioni, Università, Ordini professionali, Società scientifiche, Associazioni di cittadini). Composizione e funzioni dell’Osservatorio sono state disciplinate con il DM 29 settembre 2017.

È diritto di ogni cittadino accedere alla terapia del dolore e alle cure palliative, al fine di tutelare la dignità e l’autonomia della persona così come i suoi bisogni di salute, evitando la sofferenza e il dolore. Al cittadino deve essere garantito un programma di cura individuale volto alla promozione della qualità di vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella terminale, attraverso un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale, sia della persona malata che della famiglia (Legge 15 marzo 2010 n. 38). 

È diritto di ogni cittadino esprimere le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Con tali disposizioni il cittadino, maggiorenne e nel pieno delle sue facoltà, esprime le proprie volontà sul “fine vita” nell’ipotesi in cui avvenga in maniera improvvisa la perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere. Oltre alla possibilità di esprimere tali disposizioni, è diritto del cittadino individuare una persona di fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie (Legge 22 dicembre 2017, n. 219).

È diritto di ogni cittadino accedere al servizio di assistenza religiosa presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale. L’ASL di competenza o la direzione sanitaria della struttura provvedono al servizio di assistenza religiosa cattolica, ma previa richiesta all’ente responsabile è possibile attivare il servizio anche per gli altri culti religiosi (Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Art.38).

È diritto di ogni donna partorire in anonimato, mantenendo la massima riservatezza e avendo diritto ad interventi adeguati ed efficaci sin dal suo ingresso in ospedale. La tutela dell’anonimato è inoltre garantita dal fatto che il nome della donna non viene registrato nell’atto di nascita del neonato. La legge tutela anche il neonato, il quale rimane nell’ospedale di nascita affinché sia assicurata l’assistenza e la tutela giuridica necessarie (Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, art. 30, comma 1). 

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